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Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18049 del 21/07/2017

Risarcimento del danno - Danno emergente e lucro cessante - Danno all'integrità psico-fisica - Danno da perdita di redditi patrimoniali futuri - Modalità di liquidazione - Interessi moratori - Spettanza - Decorrenza - Dal fatto illecito - Fattispecie.

In materia di liquidazione del risarcimento del danno futuro, gli interessi di mora, da calcolarsi sul credito risarcitorio scontato e reso attuale, sono dovuti con decorrenza dalla data del fatto illecito, ai sensi dell’art. 1219 c.c.. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nel quantificare il danno da lucro cessante distinguendo i redditi già perduti dal danneggiato al momento della liquidazione da quelli che sarebbero stati perduti in futuro, dopo aver compensato gli interessi moratori dovuti sui primi con la mancata applicazione dello sconto matematico sui secondi, aveva erroneamente riconosciuto gli interessi sull’intero capitale residuo dalla data della sentenza, anziché sul solo importo dovuto per il lucro cessante futuro, in quanto non oggetto della disposta compensazione, e, comunque, anch'essi dal giorno dell’illecito).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18049 del 21/07/2017