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Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - interessi – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6545 del 05/04/2016

Decorrenza degli interessi - Differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, c.c., il debitore del risarcimento del danno è in mora ("mora ex re") dal giorno della consumazione dell'illecito, mentre, se l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore, siccome la sentenza costitutiva, che pronuncia la risoluzione, produce i suoi effetti retroattivamente dal momento della proposizione della detta domanda.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6545 del 05/04/2016