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RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21012 del 12/10/2010

Danni riportati da veicolo di valore commerciale notevolmente inferiore al costo delle riparazioni - Pronunzia di condanna per equivalente anziché in forma specifica - Ammissibilità.

La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, secondo comma, cod. civ., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21012 del 12/10/2010