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risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1361 del 23/01/2014

Danno non patrimoniale - Danno da perdita della vita - Autonoma configurabilità - Distinzione dal danno biologico "terminale" e "catastrofale" - Necessità - Conseguenze - Risarcibilità "ex se" - Condizioni - Persistenza in vita per un lasso apprezzabile di tempo o intensità della sofferenza subita dalla vittima - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1361 del 23/01/2014

Il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della vita - bene supremo dell'individuo, oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile - è garantito dall'ordinamento in via primaria anche sul piano della tutela civile, presentando carattere autonomo, in ragione della diversità del bene tutelato, dal danno alla salute, nella sua duplice configurazione di danno "biologico terminale" e di danno "catastrofale". Esso, pertanto, rileva "ex se", a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia avuto, dovendo ricevere ristoro anche in caso di morte cosiddetta "immediata" o "istantanea", senza che assumano rilievo né la persistenza in vita della vittima per un apprezzabile lasso di tempo, né l'intensità della sofferenza dalla stessa subìta per la cosciente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1361 del 23/01/2014