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Tributi (in generale) Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 2147 del 22/01/2024 (Rv. 670004-01)

Norme tributarie - in genere - Pareri resi a seguito di interpelli all'Amministrazione finanziaria - Impugnabilità - Esclusione - Fondamento - Limiti - Fattispecie.

Le risposte dell'Amministrazione finanziaria agli interpelli non costituiscono atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, poiché non portano a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria (esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche) e non sono immediatamente lesive dei diritti del contribuente, salvo quelle rese a seguito di richiesta di disapplicazione di norme antielusive, che possono essere impugnate in quanto contenenti una compiuta pretesa tributaria. (Nella specie, la S.C. ha escluso la giurisdizione tributaria sulla domanda di pagamento di fattura maggiorate di IVA, emesse da una società affidataria del servizio di accoglienza di stranieri richiedenti asilo, perché era irrilevante, ai fini del riparto giurisdizionale, la contestazione della legittimità di una nota dell'Agenzia delle entrate - emanata in risposta ad un interpello del Ministero dell'interno sul regime fiscale applicabile alle prestazioni fornite - in quanto non rivolta direttamente allo specifico e concreto rapporto tributario in essere con la società attrice, bensì resa sotto la forma di parere generale e astratto).

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 2147 del 22/01/2024 (Rv. 670004-01)