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Coniugi con diversa residenza anagrafica – Cass. n. 32339/2022

Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) imu - Art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 - Esenzione casa principale - Coniugi con diversa residenza anagrafica - Sentenza Corte cost. n. 209 del 2022 - Conseguenze.

 

In tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32339 del 03/11/2022 (Rv. 666357 - 01)

 

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Cassazione

32339

2022