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Notifica a società dell'avviso di accertamento – Cass. n. 33857/2022

Tributi erariali diretti (tributi anteriori alla riforma del 1972) - imposta sulla circolazione degli autoveicoli (tasse automobilistiche) - Notifica a società dell'avviso di accertamento - Art. 2, comma 5, della l. n. 27 del 1978 - Norma speciale - Deroga all'art. 145 c.p.c.

 

In tema di tasse automobilistiche, è validamente effettuata, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della 1. n. 27 del 1978, la notifica dell'avviso di accertamento alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico, o dai registri tenuti a norma dell'articolo 5 della l. n. 50 del 1971 e dell'articolo 146 del codice della navigazione o dalla patente di guida, anche ove tale indirizzo non coincida con quello della sede sociale della società destinataria dell'atto impositivo, atteso che la norma speciale deroga all'art. 145 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 33857 del 17/11/2022 (Rv. 666415 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_145

 

Corte

Cassazione

33857

2022