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Accertamento induttivo del reddito d'impresa – Cass. n. 32449/202

Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - accertamento d'ufficio - Accertamento induttivo del reddito d'impresa - Ricostruzione presuntiva dei ricavi non dichiarati - Criteri - Margine di ricarico di imprese assunte a campione - Condizioni - Prova contraria - Ammissibilità.

 

In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, giustificato, ai sensi deii'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, dall'omessa istituzione o dall'irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, l'Amministrazione finanziaria, ai fini della ricostruzione presuntiva dei ricavi non dichiarati, può fare riferimento al margine di ricarico (cd. "mark up") di altre imprese assunte a campione, sempreché si tratti di imprese omogenee e perciò paragonabili, per specifico settore merceologico, a quella sottoposta a verifica, salva la possibilità di quest'ultima di fornire la prova contraria, che deve essere presa in considerazione dal giudice tributario di merito.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 32449 del 03/11/2022 (Rv. 666389 - 01)

 

Corte

Cassazione

32449

2022