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Applicazione alla porzione destinata ad attività di culto – Cass. n. 32742/2022

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 imu - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Immobile ad uso misto - Applicazione alla porzione destinata ad attività di culto - Condizioni - Fattispecie.

 

In tema di IMU, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, in caso di immobile ad uso misto (nella specie, adibito in parte ad attività di culto ed in parte ad attività commerciale di casa per ferie) si applica proporzionalmente alla porzione destinata ad attività non commerciale, anche laddove non sia possibile procedere ad una sua autonoma identificazione catastale, purché vi sia una specifica indicazione del contribuente nella apposita dichiarazione.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 32742 del 07/11/2022 (Rv. 666428 - 01)

 

Corte

Cassazione

32742

2022