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Tributo con finalità extrafiscale ambientale – Cass. n. 32755/2022

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili istituita dalla Regione Lazio - Natura - Tributo con finalità extrafiscale ambientale - Presupposti - Compatibilità con i principi costituzionali ed eurounitari - Ragioni.

 

L'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, istituita dalla l. n. 2 del 2013 della Regione Lazio e dovuta per ogni decollo e atterraggio in aeroporti situati nel territorio regionale, non ha natura di tributo di scopo in senso stretto, ma di tributo con finalità extrafiscale ambientale, pienamente compatibile con i principi costituzionali ed eurounitari, essendo svincolato dall'adozione di misure tecniche ed operative incidenti sul traffico aeroportuale, poiché persegue la tutela ambientale in modo indiretto ed in aggiunta al fine principale di ottenimento del gettito, destinato in parte all'indennizzo delle popolazioni delle zone contigue agli aeroporti, avuto riguardo alla lesione che le relative attività possono recare alla salute e alla serenità della vita familiare.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 32755 del 07/11/2022 (Rv. 666392 - 02)

 

Corte

Cassazione

32755

2022