Skip to main content

Decadenza dal beneficio per vendita infraquinquennale – Cass. n. 33288/2022

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - agricoltura - piccola proprieta' contadina - agevolazioni tributarie - Imposta di registro - Piccola proprietà contadina - Acquisto da imprenditore agricolo professionale tra il 30 giugno 2004 e il 7 aprile 2011 - Decadenza dal beneficio per vendita infraquinquennale - Aliquota dell'otto per cento prevista per l'imprenditore agricolo professionale - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze.

 

In tema di imposta di registro, ove l'imprenditore agricolo professionale abbia acquistato un fondo rustico tra il 30 giugno 2005 e il 7 aprile 2011 e sia decaduto dalle agevolazioni della c.d. "piccola proprietà contadina" ex art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 99 del 2004, a seguito della rivendita totale o parziale del bene prima di cinque anni dall'acquisto, deve applicarsi l'aliquota in misura ridotta dell'otto per cento, secondo la previsione della nota I all'art. 1 della tariffa - parte prima annessa al d.P.R. n. 131 del 1986, nel testo risultante "ratione temporis" dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 99 del 2004 (quale introdotto dall'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 101 del 2005), che ha esteso all'imprenditore agricolo professionale la disciplina precedentemente prevista per l'imprenditore agricolo a titolo principale, venuto meno in seguito all'abrogazione dell'art. 12 della l. n. 153 del 1975, intervenuta con l'art. 1, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 99 del 2004; pertanto, la produzione, in sede di rogito notarile, della certificazione attestante la qualità di imprenditore agricolo professionale è sufficiente per ottenere, d'ufficio, tale benefìcio, quand'anche decaduto dalle agevolazioni della c.d. piccola proprietà contadina, non potendo l'amministrazione finanziaria applicare l'aliquota nella misura del quindici per cento secondo la previsione "ratione temporis" dell'art. 1, comma 3, della tariffa - parte prima annessa al d.P.R. n. 131 del 1986 per i «soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali».

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 33288 del 11/11/2022 (Rv. 666431 - 01)

 

Corte

Cassazione

33288

2022