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Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili istituita dalla Regione Lazio – Cass. n. 34002/2022

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili istituita dalla Regione Lazio - Contrasto con la l. n. 342 del 2000 - Esclusione - Ragioni - Destinazione del gettito del tributo - Irrilevanza.

 

L'art. 5 della l.r. Lazio n. 2 del 2013 - laddove disciplina "l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342" - non contrasta con la citata legge nazionale, che è richiamata allo scopo di specificare che l'istituito tributo regionale proprio coincide con l'imposta originariamente prevista dalla l. n. 342 del 2000 (normativa, peraltro, venuta meno quando l'art. 8 d.lgs. n. 68 del 2011 ha mutato la qualificazione giuridica del tributo) e che, comunque, ha differenti presupposti e funzioni, dato che il disinquinamento acustico della legge statale, il quale necessita di modalità operative dirette a ridurre l'inquinamento da rumore, è ben diverso dalle finalità attinenti all'ambiente della regionale, espressione tale da comprendere anche la sola destinazione del gettito (o di parte di esso) all'indennizzo delle popolazioni contigue agli aeroporti.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 34002 del 18/11/2022 (Rv. 666435 - 02)

 

Corte

Cassazione

34002

2022