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Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – Cass. n. 34450/2022

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - notificazioni - Ricorso per cassazione - Notificazione a mani ex art. 17, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 - Luogo di notificazione diverso da quelli indicati nell'art. 330 c.p.c. - Irrilevanza - Fondamento.

 

In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, la notifica a mani del contribuente è valida ex art. 17, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 anche se non perfezionata nei luoghi indicati dall'art. 330 c.p.c., in forza del rinvio previsto da tale decreto alle norme del codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del processo tributario.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 34450 del 23/11/2022 (Rv. 666397 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_160

 

Corte

Cassazione

34450

2022