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Riscossione coattiva delle entrate pubbliche – Cass. n. 26283/2022

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dal contribuente solo attraverso un estratto di ruolo - Autonoma impugnabilità - "Ius superveniens" - Art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Giudizi pendenti - Applicabilità - Fondamento - Questioni di legittimità costituzionale della norma - Manifesta infondatezza - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.

 

In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 26283 del 06/09/2022 (Rv. 665660 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0100

 

Corte

Cassazione

26283

2022