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Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore – Cass. n. 24971/2022

Tributi erariali diretti - in genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - imposta sulle assicurazioni e contratti vitalizi - in genere - Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore - Attività di liquidazione, accertamento, riscossione e relativo contenzioso - Competenza dell'Agenzia delle Entrate - Sussistenza - Trasferimento alla provincia interessata mediante convenzione - Necessità - Erronea indicazione della provincia da parte del contribuente - Conseguenze - Duplicazione della pretesa - Esclusione - Ragioni.

 

In tema di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, il complesso delle attività di liquidazione, accertamento, riscossione e relativo contenzioso è svolto dall'Agenzia delle Entrate, mentre la provincia interessata, pur deputata per legge all'accertamento delle violazioni, resta beneficiaria finale del relativo gettito, salvo l'intervento di una diversa convenzione non onerosa che attribuisca a quest'ultima l'espletamento delle predette attività; ne deriva che l'errore del contribuente nell'indicazione della provincia destinataria dell'imposta dovuta non genera un pregiudizio per l'erario sul piano dell'adempimento tributario, essendone al più vulnerata la provincia deprivata del gettito corrispondente, e pertanto lo stesso contribuente non può essere destinatario di altra pretesa per il medesimo titolo, producendosi altrimenti un'inutile duplicazione di imposta.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24971 del 19/08/2022 (Rv. 665738 - 01)

 

Corte

Cassazione

24971

2022