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Deposito dell’avviso di ricevimento e non della ricevuta di spedizione – Cass. n. 24726/2022

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - in genere - Notifica del ricorso a mezzo posta - Costituzione del ricorrente o dell’appellante - Deposito dell’avviso di ricevimento e non della ricevuta di spedizione - Inammissibilità del ricorso o dell’appello - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

 

Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione (e non dalla data di spedizione) della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale di inammissibilità dell'appello in ragione del mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata a mezzo del servizio postale e del computo errato del termine di trenta giorni dalla data di spedizione invece che da quella di ricezione).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 24726 del 11/08/2022 (Rv. 665493 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_165, Cod_Proc_Civ_art_347, Cod_Proc_Civ_art_369

 

Corte

Cassazione

24726

2022