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Distinzione tra immobili merce, immobili patrimonio e immobili strumentali – Cass. n. 24720/2022

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - in genere - Distinzione tra immobili merce, immobili patrimonio e immobili strumentali - Iscrizione in bilancio - Destinazione concreta dell’immobile - Rilevanza - Ultimazione dei lavori edificatori - Irrilevanza - Fattispecie.

 

Ai fini della determinazione del reddito di impresa, la distinzione fra immobili "merce", ossia destinati al mercato della compravendita ed al cui scambio o produzione è diretta l'attività di impresa, immobili "patrimonio", destinati al mercato locativo, e immobili "strumentali", destinati alla produzione, implica che l'allocazione in bilancio dei beni societari debba avvenire sulla base della destinazione economica ad essi concretamente impressa, non avendo rilievo lo stato di ultimazione dei lavori edificatori, che assume, da un punto di vista fiscale, valenza neutrale. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'amministrazione finanziaria, che, al fine di escludere la natura di immobile "merce" di un edificio sito in Cortina d'Ampezzo, di cui l'imprenditore aveva deciso la vendita al termine delle operazioni di ristrutturazione, voleva dare rilievo al blocco dei lavori per alcuni anni, per la necessità di risolvere pratiche amministrative).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 24720 del 11/08/2022 (Rv. 665788 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2423

 

Corte

Cassazione

24720

2022