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Classamento di immobili – Cass. n. 25201/2022

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sulle successioni e donazioni - aliquote - imposta sulle successioni - accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta - accertamento di maggior valore - contenuto - tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - tipi e sistemi di accertamento - accertamento catastale (catasto) - in genere - Classamento di immobili adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, l. n. 311 del 2004 - Avviso di rettifica e liquidazione - Motivazione - Contenuto.

 

In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004, soddisfa l'obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dall'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere "ex ante" le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in una operazione di riclassificazione a carattere diffuso.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 25201 del 24/08/2022 (Rv. 665498 - 01)

 

Corte

Cassazione

25201

2022