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Dichiarazione integrativa a seguito di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi – Cass. n. 25554/2022

Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - dichiarazione annuale - in genere - Dichiarazione dei redditi - Emendabilità ex art. 8, comma 2, d.P.R. n. 322 del 1998 - Dichiarazione integrativa - Applicabilità delle sanzioni - Sussistenza - Ravvedimento ex art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997 - Rilevanza.

 

In tema di dichiarazione integrativa a seguito di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, l'emendabilità della dichiarazione, come regolata dall'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, nel testo "ratione temporis" vigente, non esclude l'applicazione delle sanzioni, ferma restando l'operatività del ravvedimento di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 25554 del 31/08/2022 (Rv. 665618 - 01)

 

Corte

Cassazione

25554

2022