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Esercizio del diritto di detrazione – Cass. n. 25635/2022

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - determinazione dell'imposta – detrazioni - Esercizio del diritto di detrazione - Condizioni - Mancata utilizzazione del bene o servizio per cause indipendenti dalla volontà dell'acquirente - Rilevanza - Fattispecie.

 

In tema di IVA, ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione occorre che il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all'organizzazione dell'impresa o funzionale all'iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure assunte in un'accezione ampia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto legittima la detrazione riferita ad operazioni passive riguardanti un immobile acquistato da una società, da destinare in parte a propria sede e in parte ad altri usi, previa esecuzione di ingenti lavori di ristrutturazione, anche se tali lavori erano durati così a lungo che, dopo sei anni dalla costituzione della società e cinque dall'acquisto dell'immobile, l'attività sociale non era iniziata e l'immobile non era ancora utilizzato).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 25635 del 31/08/2022 (Rv. 665746 - 01)

 

Corte

Cassazione

25635

2022