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Accisa dovuta per la circolazione di prodotti alcoolici – Cass. n. 19338/2022

Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - in genere - Accise - Birra e bevande alcoliche - Tardivo versamento - Indennità di mora di cui all'art. 3, comma 4, T.U. accise - Sanzione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 - Applicabilità cumulativa - Fondamento.

 

In tema di accisa dovuta per la circolazione di prodotti alcoolici in regime di sospensione d'imposta, nel caso di ritardato pagamento è dovuto tanto il pagamento della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, quanto dell'indennità di mora e degli interessi per il ritardato pagamento, di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, atteso che tale ultima somma, avendo una distinta e autonoma natura risarcitoria, è cumulabile con la citata sanzione tributaria generale.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 19338 del 16/06/2022 (Rv. 664934 - 01)

 

Corte

Cassazione

19338

2022