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Fusione o scissione di società – Cass. n. 19721/2022

Tributi erariali diretti - accertamento (tributi anteriori alla riforma del 1972) - in genere - Fusione o scissione di società - Disciplina intertemporale prevista dall'art. comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 344 del 2003 - Riconoscimento fiscale gratuito nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui ha effetto la modifica societaria - Condizioni.

 

In materia di regime fiscale dei disavanzi derivanti da fusione o scissione di società, la disposizione intertemporale di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 344 del 2003, che mantiene ferma l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 358 del 1997 (abrogato con riguardo alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003) per le fusioni e scissioni deliberate fino al 30 aprile 2004, rinvia implicitamente al comma 4 dello stesso art. 6 e si interpreta nel senso che, anche per tali operazioni, la società che vuole avvalersi del riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori da imputazione del disavanzo da annullamento delle azioni o quote deve farne richiesta nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui ha effetto la fusione o la scissione.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 19721 del 17/06/2022 (Rv. 664938 - 01)

 

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Cassazione

19721

2022