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Incompatibilità con il mercato comune – Cass. n. 20173/2022

Tributi (in generale) - esenzioni ed agevolazioni (benefici): in genere - Aiuto di stato - Incompatibilità con il mercato comune - Decisione della Commissione U.E. - Efficacia diretta nell'ordinamento interno - Ripetizione - Decadenza stabilita dal diritto nazionale - Rilevanza - Esclusione - Principio del legittimo affidamento - Violazione - Insussistenza.

 

In tema di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla Commissione U.E., l'azione di ripetizione è soggetta al termine di prescrizione decennale, non trovando applicazione la decadenza, di cui all'art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 602 del 1973 - nonostante il rinvio dell'art. 24, comma 4, della l. n. 29 del 2006, anche alle norme in materia di riscossione - senza che tale disapplicazione si ponga in contrasto con il principio del legittimo affidamento del contribuente illegittimamente beneficiato, il quale, in mancanza di potere discrezionale dell'autorità nazionale, cessa di trovarsi in una situazione di incertezza non appena la Commissione dichiari l'incompatibilità dell'aiuto, ordinandone il recupero.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 20173 del 22/06/2022 (Rv. 665025 - 01)

 

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