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Assoggettamento del debitore a procedure concorsuali o dichiarazione di fallimento – Cass. n. 13712/2022

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - detrazioni - Redditi di impresa - Perdite su crediti - Assoggettamento del debitore a procedure concorsuali o dichiarazione di fallimento - Automatismo della deducibilità - Presupposto - Esistenza dell'operazione economica sottostante - Necessità.

 

In tema di perdite su crediti con riferimento a riprese per imposte dirette, ove il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali (per esempio, ove ne sia stato dichiarato il fallimento), si determina, in virtù dell'art. 101, comma 5, del TUIR, una presunzione con effetto automatico dell'esistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma la presunzione opera sul logico presupposto dell'esistenza dell'operazione economica sottostante, e, dunque, del rapporto di debito-credito cui l'asserita perdita afferisce.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 13712 del 02/05/2022 (Rv. 664593 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729

 

Corte

Cassazione

13712

2022