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Somme percepite dal dipendente a titolo risarcitorio – Cass. n. 14329/2022

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - base imponibile - Somme percepite dal dipendente a titolo risarcitorio - Reddito imponibile - Configurabilità - Danno da "perdita di chance" - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, TUIR, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente); non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di "chance" di accrescimento professionale (a causa dell'assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), essendo, peraltro, irrilevante che, ai fini della determinazione del "quantum debeatur", si faccia riferimento al c.c.n.l. di comparto.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 14329 del 05/05/2022 (Rv. 664594 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043

 

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Cassazione

14329

2022