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Tassa di concessione governativa – Cass. n. 14690/2022

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - tasse sulle concessioni governative - Radiofonia mobile - Tassa di concessione governativa - Abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. n. 156 del 1973 - Irrilevanza - Persistenza della tassa - Fondamento - Incompatibilità con la disciplina comunitaria - Esclusione.

 

In tema di radiofonia mobile, l'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. n. 156 del 1973, ad opera dell'art. 218 del d.lgs. n. 259 del 2003, non ha fatto venire meno l'assoggettabilità dell'uso del "telefono cellulare" alla tassa governativa di cui all'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, in quanto la relativa previsione è riprodotta nell'art. 160 del d.lgs. n. 259 cit. Va, infatti, esclusa - come anche desumibile dalla norma interpretativa introdotta con l'art. 2, comma 4, del d.l. n. 4 del 2014, conv. con modif. in l. n. 50 del 2014, che ha inteso la nozione di stazioni radioelettriche come inclusiva del servizio radiomobile terrestre di comunicazione - una differenziazione di regolamentazione tra "telefoni cellulari" e "radio-trasmittenti", risultando entrambi soggetti, quanto alle condizioni di accesso, al d.lgs. 259 cit. (attuativo, in particolare, della direttiva 2002/20/CE, cosiddetta direttiva autorizzazioni), e, quanto ai requisiti tecnici per la messa in commercio, al d.lgs. n. 269 del 2001 (attuativo della direttiva 1999/5/CE), sicché il rinvio, di carattere non recettizio, operato dalla regola tariffaria deve intendersi riferito attualmente all'art. 160 della nuova normativa, tanto più che, ai sensi dell'art. 219 del medesimo d.lgs., dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare "nuovi o maggiori oneri per lo Stato", e, dunque, neppure una riduzione degli introiti anteriormente percepiti. Né, in ogni caso, l'applicabilità di siffatta tassa si pone in contrasto con la disciplina comunitaria attesa l'esplicita esclusione di ogni incompatibilità affermata dalla Corte di giustizia (CGCE, 12 dicembre 2013 in C-335/2013).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 14690 del 10/05/2022 (Rv. 664703 - 01)

 

Corte

Cassazione

14690

2022