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Rimozione in autotutela dell'avviso di accertamento – Cass. n. 15432/2022

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - Rimozione in autotutela dell'avviso di accertamento - Sopravvenuta carenza di interesse a proseguire il giudizio - Sussistenza - Decreto presidenziale di cessazione della materia del contendere - Legittimità - Ragioni.

 

In tema di accertamento delle imposte, la rimozione da parte dell'Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere di autotutela, dell'avviso di accertamento impugnato, determina il venir meno di ogni interesse del contribuente all'accertamento dell'infondatezza della pretesa fiscale impugnata, con conseguente cessazione della materia del contendere, che può essere dichiarata in primo grado anche con decreto presidenziale reso "inaudita altera parte", atteso che tale provvedimento è comunque reclamabile ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 546 del 1992, garantendo, quindi, il diritto di difesa alla parte che ne abbia interesse.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 15432 del 13/05/2022 (Rv. 664606 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101

 

Corte

Cassazione

15432

2022