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Scadenza del termine dell'azione accertativa – Cass. n. 11110/2022

Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - in genere - Verifica fiscale - Termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - Mancato rispetto - Ragioni di urgenza - Scadenza del termine dell'azione accertativa - Irrilevanza - Computo nel termine dell'attività svolta dalla polizia tributaria - Necessità - Ragioni.

 

In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'amministrazione finanziaria, consentono l’inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa; poiché la disposizione legislativa ha come destinataria l'amministrazione finanziaria nel suo complesso, intesa come ente impositore, l'agenzia fiscale è comunque responsabile anche dei ritardi imputabili alla Guardia di Finanza, in quanto organo ispettivo collaterale.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 11110 del 06/04/2022 (Rv. 664339 - 01)

 

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Cassazione

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2022