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Modem per l'accesso a internet e in grado di captare segnali televisivi – Cass. n. 6948/2022

Tributi erariali diretti - in genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) - diritti di confine - dazi all'importazione e all'esportazione - Classificazione doganale - Modem per l'accesso a internet e in grado di captare segnali televisivi - Sottovoce "8528711300" della nomenclatura combinata - Applicabilità - Attivazione tramite tecnico specializzato - Irrilevanza.

 

In tema di dazi doganali, in base alla "nomenclatura combinata", ricavabile dal regolamento della Commissione (CEE) n. 1549 del 2006, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, gli apparecchi che, al tempo stesso, consentono la ricezione di segnali televisivi e presentano un modem che permette l'accesso a internet, sono riconducibili alla sottovoce doganale n. 8528711300 e, pertanto, esenti da dazio, essendo a tal fine irrilevante la circostanza che tale dispositivo debba essere, all'atto dell'importazione, attivo o facilmente attivabile senza l'intervento di personale specializzato.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 6948 del 03/03/2022 (Rv. 664094 - 01)

 

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Cassazione

6948

2022