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Sopravvenienza attiva assoggettabile a tributo – Cass. n. 7281/2022

Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - in genere - Calamità naturali - Agevolazione prevista dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 - Contributi previdenziali - Versamento del 10 per cento - Restante 90 per cento - Sopravvenienza attiva assoggettabile a tributo - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di agevolazioni tributarie, l’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 consente ai soggetti. colpiti in Sicilia dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, di definire la propria posizione fiscale, relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, attraverso il versamento del dieci per cento di quando dovuto, anche a titolo di contributi previdenziali, di talché il restante novanta per cento dell'originario debito previdenziale non può essere considerato una sopravvenienza attiva assoggettabile a tributo, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, non potendosi configurare una sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 7281 del 07/03/2022 (Rv. 664128 - 01)

 

Corte

Cassazione

7281

2022