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Accisa dovuta per la circolazione di prodotti alcoolici – Cass. n. 8353/2022

Tributi erariali diretti - in genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - imposte di fabbricazione - accertamento, liquidazione, riscossione, esenzioni e agevolazioni (coli, giacenze di lavorazione, prodotti distrutti, prodotti esportati) - in genere - Procedura di appuramento - Mancato perfezionamento - Conseguenze - Omesso deposito del terzo esemplare del DAA (documento amministrativo di accompagnamento) - Prova "alternativa" - Irrilevanza.

 

In tema di accisa dovuta per la circolazione di prodotti alcoolici in regime di sospensione d'imposta, il mancato perfezionamento della procedura di appuramento inerente al controllo, a opera del depositario autorizzato speditore di prodotti, della regolare circolazione e consegna a destinazione dei relativi beni, determina l'irregolarità dello svincolo e la conseguente responsabilità solidale del depositario e del contribuente, restando irrilevante la cd. prova "alternativa" in caso di mancato deposito del terzo esemplare del documento amministrativo di accompagnamento.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 8353 del 15/03/2022 (Rv. 664149 - 01)

 

Corte

Cassazione

8353

2022