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Imposta comunale sulla pubblicità – Cass. n. 9696/2022

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche - Imposta comunale sulla pubblicità - Assoggettamento a imposta ex art. 6 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Presupposti - Fattispecie.

 

Il soggetto passivo dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 507 del 1993, si identifica, oltre che in chi dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, anche in chi produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, a condizione che il messaggio pubblicitario, finalizzato al richiamo dell'attenzione del pubblico sul prodotto o sul servizio, sia potenzialmente idoneo a incrementare il risultato positivo dell'attività commerciale del contribuente, in quanto strettamente correlato a un vantaggio immediato e diretto dell'imprenditore beneficiario, rispetto alla risonanza del messaggio pubblicitario nella platea dei consumatori destinatari. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso l'assoggettamento ad imposta del distributore, ai soli rivenditori al dettaglio su scala nazionale, di autovetture prodotte all'estero, nell'insussistenza di un rapporto contrattuale con terzi per la fruizione degli spazi pubblicitari, e nell'accertata impossibilità per il predetto di ritrarre sul piano commerciale alcuna utilità dalla pubblicità commissionata da un rivenditore in ambito locale).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 9696 del 25/03/2022 (Rv. 664154 - 01)

 

Corte

Cassazione

9696

2022