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Variazione per sconti o abbuoni – Cass. n. 9996/2022

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - variazione dell'imponibile o dell'imposta Art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Variazione per sconti o abbuoni - Presupposti - Accordo intercorso fra le parti - Prova - Modalità.

 

In tema di IVA, il ricorso alla procedura di variazione prevista dall'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti, con la connessa riduzione dell'ammontare imponibile, richiede una duplice condizione: a) che venga praticato al cessionario o committente, dal cedente o dal prestatore, uno sconto sul prezzo della vendita effettuato; b) che la riduzione del corrispettivo al cliente sia il frutto di un accordo, documentale o verbale, coevo o successivo alla cessione, del quale in ogni caso va fornita prova da parte dei soggetti interessati, mediante la trasfusione del patto stesso in note di accredito, emesse da una parte a favore dell'altra, con l'allegazione della causale che, volta per volta, abbia giustificato gli sconti medesimi.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 9996 del 28/03/2022 (Rv. 664156 - 01)

 

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