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Plusvalenza da cessione di azienda a seguito di successione "mortis causa" – Cass. n. 4444/2022

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi diversi - operazioni speculative - Plusvalenza da cessione di azienda a seguito di successione "mortis causa" - Sussistenza - Esclusione - Subentro nel possesso del "de cuius" - Rilevanza.

 

In tema di IRPEF, la nozione di possesso di cui aii'art. 17, comma 1, lett. g), del d.P.R. n. 917 del 1986 - rilevante ai fini della tassazione separata, quali "redditi diversi", delle plusvalenze realizzate mediante cessioni, a titolo oneroso, di aziende possedute da più di cinque anni - coincide con quella civilistica secondo cui, in base all'art. 1146 c.c., questo continua nell'erede, con effetto dall'apertura della successione senza soluzione di continuità, di talché in tali casi non si verifica alcun atto di realizzo della plusvalenza e l'azienda viene assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa, in coerenza con la "ratio" dell'art. 17 cit., diretta ad attenuare l'imposizione sui redditi a formazione pluriennale, realizzando l'erede, al momento dell'alienazione, il reddito che si è formato nel tempo.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 4444 del 11/02/2022 (Rv. 663883 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1146                                                              

 

Corte

Cassazione

4444

2022