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Conferimenti in società di immobili, diritti reali immobiliari o aziende – Cass. n. 6035/2022

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - determinazione della base imponibile - Imposta di registro - Determinazione della base imponibile - Conferimenti in società di immobili, diritti reali immobiliari o aziende - Passività ed oneri - Deduzione - Condizioni.

 

In tema d’imposta di registro, l'art. 50 del d.P.R. n. 131 del 1986, interpretato alla luce della disciplina comunitaria (Direttiva CEE n. 335/69) impone che, qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari o aziende, sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività ed oneri inerenti al bene o diritto trasferito, con esclusione di quelli che, anche se gravanti sul conferente ed accollati alla società, non sono collegati all’oggetto del trasferimento.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6035 del 23/02/2022 (Rv. 663960 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2342, Cod_Civ_art_2343

 

Corte

Cassazione

6035

2022