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Cancellazione dal registro delle imprese di società – Cass. n. 1689/2022

Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - Cancellazione dal registro delle imprese di società - Sopravvenuto fallimento della stessa società - Soggettività passiva del socio e sua legittimazione processuale - Persistenza - Fondamento - Fattispecie.

 

Il sopravvenuto fallimento della società estinta (nella specie, una s.r.l.) entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese non comporta il venire meno della soggettività passiva del socio di detta società e, quindi, della sua legittimazione processuale, considerato che egli è la "giusta parte" del processo instaurato avverso l'avviso di accertamento allo stesso correttamente notificato quale successore e che la previsione dell'art. 10 l.fall. non comporta una reviviscenza della medesima società.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 1689 del 20/01/2022 (Rv. 663658 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Civ_art_2312, Cod_Civ_art_2495

 

Corte

Cassazione

1689

2022