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Indennizzo attribuito con sentenza – Cass. n. 2040/2022

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) -Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ingiustificato arricchimento (senza causa) - Arricchimento senza causa - Indennizzo attribuito con sentenza - Operazione imponibile a fini IVA - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

 

L'indennità dovuta a titolo di indebito arricchimento, prevista dall'art. 2042 c.c. e liquidata con sentenza, a seguito di azione ex art. 2041 c.c., nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla parte nell'erogazione della prestazione, esula dall'ambito di applicazione dell'I.V.A., per mancanza del presupposto oggettivo, non sussistendo un nesso diretto ed immediato tra la prestazione e l'indennizzo medesimo, il quale si pone fuori da un rapporto sinallagmatico ed ha, piuttosto, la funzione di compensare il pregiudizio economico di chi ha effettuato la prima, in tal modo impoverendosi, con la reintegra del patrimonio nei limiti di tale impoverimento, riequilibrando, così, l'incremento patrimoniale dell'arricchito.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 2040 del 25/01/2022 (Rv. 663661 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2041, Cod_Civ_art_2042

 

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