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Allocazione in bilancio degli "immobili-merce" – Cass. n. 39817/2021

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - in genere Immobili-merce - Iscrizione in bilancio - Destinazione concreta - Necessità - Ultimazione dei lavori - Rilevanza - Esclusione.

 

In tema di redditi d'impresa, l'allocazione in bilancio degli "immobili-merce", ossia di quelli destinati al mercato della compravendita e al cui scambio o produzione è diretta l'attività di impresa, dipende dalla destinazione economica ad essi concretamente impressa, sicché detti beni, quando non ancora ceduti, devono essere iscritti, se sfitti, alla voce "rimanenze di magazzino" e non a quella "ricavi", senza che assuma in sé alcuna rilevanza, ai fini dell'imposizione fiscale, la loro avvenuta ultimazione.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 39817 del 14/12/2021 (Rv. 663211 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2425, Cod_Civ_art_2426

 

Corte

Cassazione

39817

2021