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Contestazione del controcredito da parte dell’Amministrazione finanziaria – Cass. n. 30865/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta - rimborsi - Compensazione - Effetti - Estinzione dell'obbligazione tributaria - Contestazione del controcredito da parte dell’Amministrazione finanziaria - Conseguenze.

 

La dichiarazione del contribuente di voler compensare un debito tributario con un controcredito non dimostra di per sé che si è prodotto l'effetto estintivo della obbligazione tributaria per effetto dell'invocata compensazione legale, se il controcredito è contestato dall'Agenzia delle entrate, essendo tale contestazione sufficiente a privare il vantato credito dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 30865 del 29/10/2021 (Rv. 662781 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1243

 

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