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Interruzione del processo per morte dell'unico ricorrente – Cass. n. 20996/2021

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Dichiarazione congiunta dei coniugi - Atto impositivo - Interruzione del processo per morte dell'unico ricorrente - Rinuncia all'eredità da parte dell'altro coniuge- Riassunzione- Esclusione- Ragioni.

 

Nel contenzioso tributario e in tema di dichiarazione congiunta dei coniugi, regolata dall'art. 17 della l. n. 144 del 1977, all'interruzione del processo per morte dell'unico ricorrente, alla cui eredità hanno rinunciato coloro cui spetta, non può seguire la riassunzione da parte del coniuge, che ha rinunciato all'eredità e che, quand'anche titolare di una posizione fiscale autonoma, che ne avrebbe autorizzato l'intervento volontario, ma non della posizione di litisconsorte necessario, non sia intervenuto in giudizio sino al momento della declaratoria di interruzione, trovando comunque tutela la posizione fiscale del coniuge nel diritto all'impugnazione autonoma del medesimo atto impositivo o degli atti esecutivi ad esso conseguenti.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 20996 del 22/07/2021 (Rv. 662080 - 02)

 

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Cassazione

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