Skip to main content

Conto corrente bancario estero – Cass. n. 19832/2021

Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - base imponibile - In genere - Conto corrente bancario estero - Riferibilità - Possesso delle somme versate - Rilevanza - Sufficienza - Fattispecie.

 

In tema di recupero a tassazione di redditi di capitale maturati su somme detenute all'estero, ai fini dell'imposizione a titolo personale sul reddito delle persone fisiche (art. 1 TUIR) rileva la materiale riconducibilità al possessore, a prescindere dal titolo giuridico, delle liquidità versate sul conto corrente estero, non essendo necessario, a fronte della dimostrata disponibilità esclusiva dei depositi bancari, che l'Agenzia delle entrate provi l'interversione del possesso. (Nella specie la S.C. ha escluso che gravasse sull'Ufficio la prova della traslazione del possesso dei fondi "neri" dalla sfera occulta del partito politico cui sarebbero stati retrocessi, secondo la tesi del contribuente, a quella altrettanto occulta del patrimonio personale del suo segretario "pro tempore" cui erano stati notificati gli avvisi di accertamento e che era risultato possessore del conto corrente).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 19832 del 12/07/2021 (Rv. 661713 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1140, Cod_Civ_art_1141

 

Corte

Cassazione

19832

2021