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 Dichiarazione di inapplicabilità delle sanzioni da parte del giudice – Cass. n. 15406/2021

Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - Sanzioni amministrative tributarie - Potere di disapplicazione del giudice - Obiettiva incertezza normativa - Condizioni - Domanda del contribuente - Necessità - Improponibilità per la prima volta nel giudizio di appello.

 

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme fiscali, il potere del giudice tributario di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni, per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della stessa, presuppone una domanda del contribuente formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 15406 del 03/06/2021 (Rv. 661600 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345

 

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