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Definitività della contestazione dell'illecito tributario – Cass. n. 16017/2021

Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - Concorso di violazioni e continuazione - Art. 12, comma 6, d.lgs n. 472 del 1997 - Interruzione - Fondamento - Definitività della contestazione dell'illecito tributario - Rilevanza - Esclusione

 

In tema di sanzioni tributarie, l'istituto della continuazione - il cui riconoscimento è collegato all'oggettivo perpetrarsi dell'illecito tributario in periodi d'imposta diversi - si arresta in caso di cd. interruzione che si realizza, ex art. 12, comma 6, d.lgs. n. 472 del 1997, per effetto della contestazione della violazione che fissa il punto di arresto per il riconoscimento del beneficio, senza che rilevi la sua definitività e inoppugnabilità o la sua mancata impugnazione; pertanto, ciò che si pone a monte dell'atto, se della stessa indole, deve essere unito ai fini della determinazione della sanzione, mentre ciò che invece si pone a valle, resta escluso dal cumulo giuridico, salvo riconoscersi, ove plurime siano le violazioni anche da questo lato, una autonoma e rinnovata applicazione del medesimo istituto di favore.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 16017 del 09/06/2021 (Rv. 661361 - 01)

 

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