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Imputazione ad esercizi diversi da quello di competenza – Cass. n. 18035/2021

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) - (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - Costi - Imputazione ad esercizi diversi da quello di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Doppia imposizione - Rimedio - Azione di rimborso - Decorrenza.

 

In tema di reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall'art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986, sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, così da alterare il risultato della dichiarazione; nè l'applicazione di detto criterio implica di per sè la conseguenza, parimenti vietata, della doppia imposizione, che è evitabile dal contribuente con la richiesta di restituzione della maggior imposta, la quale è proponibile, nei limiti ordinari della prescrizione ex art. 2935 c.c., a far data dal formarsi del giudicato sulla legittimità del recupero dei costi in relazione alla annualità non di competenza.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 18035 del 23/06/2021 (Rv. 661685 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2935

 

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