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Accertamenti mediante studi di settore – Cass. n. 18249/2021

Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - valutazione della base imponibile - accertamento induttivo o sintetico - Accertamenti mediante studi di settore - Avvisi notificati dopo il 1° gennaio 2007 - Grave incongruenza - Necessità - Fondamento.

 

In tema di accertamento basato sugli studi di settore, anche alla luce della giurisprudenza eurounitaria, il presupposto della "grave incongruenza" di cui all'art. 62-sexies, comma 3, del d.l. n. 331 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 427 del 1993) è necessario anche per gli avvisi di accertamento notificati dopo il 1° gennaio 2007, in quanto l'art. 10, comma 1, della l. n. 146 del 1998, pur dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 23, della l. n. 296 del 2006 (in vigore dal 1° gennaio 2007), continua a fare riferimento al detto art. 62-sexies il quale, pertanto, non può ritenersi implicitamente abrogato.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 18249 del 24/06/2021 (Rv. 661769 - 01)

 

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