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Trasformazione omogenea progressiva e regressiva – Cass. n. 18483/2021

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - società di capitali ed equiparati In genere - Società - trasformazione – effetti - Reddito societario - Trasformazione omogenea progressiva e regressiva - Art. 170, comma 2, T.U.I.R. - Determinazione del reddito imponibile - Modalità di calcolo - Bilanci infrannuali - Necessità - Fondamento.

 

In tema di reddito imponibile delle società, in caso di cd. trasformazione omogenea progressiva, che si verifica quando una società di persone si trasforma in società di capitali, oppure, nell'ipotesi inversa, in caso di cd. trasformazione omogenea regressiva, muta il sistema tributario applicabile sicché, ai sensi dell'art. 170, comma 2, TUIR, occorre predisporre - a fini fiscali - due bilanci infrannuali per determinare il reddito tassabile del periodo antecedente e di quello successivo alla trasformazione e l'imposizione va calcolata separatamente in relazione ai due periodi, in considerazione del modello societario proprio della persona giuridica nella frazione di anno.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 18483 del 30/06/2021 (Rv. 661777 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2948

 

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