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Ragioni di urgenza - Imminente scadenza del termine – Sufficienza – Cass. 11685/2021

Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - Verifica fiscale - Termine dilatorio ex art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 - Ragioni di urgenza - Imminente scadenza del termine - Sufficienza - Esclusione - Ambito applicativo - Accertamenti mediante accesso, ispezione o verifica - Previsione di nullità dell'atto impositivo in caso di violazione del termine - Conseguenze - Prova di resistenza - Esclusione.

In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifica fiscale, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'amministrazione finanziaria, consentono l’inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, l. n. 212 del 2000, debbono consistere in elementi di fatto che esulino dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescano dalla sua diretta conoscibilità, sicché non possono in alcun modo consistere nella imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa. Peraltro, detto obbligo, imposto per gli accertamenti eseguiti mediante accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, comporta che il legislatore, nel comminare la nullità dell'atto impositivo in caso di sua violazione, ha operato una valutazione "ex ante" del rispetto del contraddittorio, che assorbe a monte "la prova di resistenza", ciò che giustifica la mancata distinzione, nella norma, tra tributi armonizzati e non, scattando detta prova quando la normativa interna non sanzioni tale violazione con questa forma di invalidità.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 11685 del 05/05/2021 (Rv. 661348 - 01)