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Applicazione dell'imposta - sentenze e provvedimenti giudiziari – Cass. n. 9400/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - sentenze e provvedimenti giudiziari - Atti giudiziari - Imposta di registro - Applicazione - Presupposto - Statuizione nel merito - Verbale di conciliazione giudiziale - Tassazione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di imposta di registro, sono soggetti a tassazione soltanto i provvedimenti dell'autorità giudiziaria che intervengono nel merito del giudizio con la conseguenza che deve escludersi dal novero dei predetti il verbale di conciliazione giudiziale che si limiti a dare atto dell'intervenuto accordo tra le parti, atteso che esso non costituisce un provvedimento del Giudice, il quale vi interviene soltanto a fini certificativi ed esecutivi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza impugnata che aveva escluso la sottoposizione ad imposta di registro del verbale di conciliazione che dichiarava estinto il giudizio dando atto della intervenuta transazione "come da foglio allegato al verbale di causa").

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 9400 del 09/04/2021 (Rv. 661168 - 01)