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Accertamento induttivo cd. puro – Cass. n. 10503/2021

Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - accertamento d'ufficio - Accertamento induttivo cd. puro - Art. 39, comma 2, lett. d ter) d.P.R. n. 600 del 1973 - Natura procedimentale - Retroattività - Sussistenza.

L'art. 39, comma 2, lett. d-ter) del d.P.R. n. 600 del 1973, introdotto dall'art. 23, comma 28, lett. c) del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nella formulazione originaria applicabile "ratione temporis", ha natura procedimentale poiché regola l'attività accertatrice dell'Amministrazione, sicché l'accertamento induttivo cd. puro può essere legittimamente esperito anche per annualità anteriori alla entrata in vigore della norma quando siano rilevate "l'omessa o infedele indicazione dei dati" previsti nei modelli ai fini dell'applicazione degli studi di settore, ovvero "l'indicazione delle cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti" sempre che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del d.lgs. n. 471 del 1997, ipotesi ricorrente allorquando il maggior reddito di impresa ovvero di arte o professione accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore sia superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 10503 del 21/04/2021 (Rv. 661089 - 01)