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Costi di leasing e costi di locazione immobiliare – Cass. n. 11053/2021

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - base imponibile – reddito complessivo – detrazioni - Costi di leasing e costi di locazione immobiliare - Modalità di rilevazione - Differenze - Metodo cd. finanziario e metodo cd. patrimoniale - Ragioni.

In tema di reddito di impresa, i costi di "leasing" finanziario non sono sovrapponibili a quelli di locazione di immobile, in quanto il relativo negozio, concretandosi nell'acquisto, da parte della società di "leasing" in luogo della locataria, di un bene strumentale che poi concede in godimento a quest'ultima, ha natura sostanziale di contratto di finanziamento, al pari del mutuo, sicché, in virtù del principio contabile internazionale IAS 17, è appropriata la rilevazione del bene nello stato patrimoniale della locataria, sia come attività, sia come impegno a pagare i canoni futuri, onde consentire una rappresentazione più fedele alla capacità economica e allo stato dell'impresa (cd. metodo finanziario), con conseguente diritto della stessa alla deduzione delle relative quote di ammortamento, mentre nella locazione immobiliare i canoni sono imputati al conto economico secondo il metodo cd. patrimoniale.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 11053 del 27/04/2021 (Rv. 661234 - 01)